La nuova richiesta di adesione per i carichi rateizzati non ammessi
Secondo la Relazione tecnica che accompagna il D.L. 148/2017 i contribuenti che si sono visti rigettare le istanze di definizione agevolata presentate in quanto non in regola con i pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016 sono più di 53.000 (si parla dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016).
La riammissione alla definizione agevolata è consentita per i contribuenti che si sono visti rigettare la richiesta già presentata entro il 21 aprile 2017 a condizione che:
− presentino una nuova richiesta di adesione utilizzando il modello DA-R entro il 31 dicembre 2017;
− versino entro il 31 maggio 2018 tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (l’importo complessivo verrà comunicato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 marzo 2018);
− provvedano al versamento dei ruoli “rottamati” in unica soluzione entro il 30 settembre 2018 ovvero in 2 o 3 rate aventi scadenze successive al 31 ottobre 2018 e al 30 novembre 2018 (la liquidazione di quanto dovuto ai fini della definizione sarà comunicata entro il 31 luglio 2018).
La adesione alla c.d. “Rottamazione-bis”
L’articolo 1, commi da 4 a 10 del D.L. 148/2017, per effetto di un richiamo quasi totale delle disposizioni che normavano la precedente rottamazione delle cartelle di pagamento affidate all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, ha esteso la definizione agevolata anche ai ruoli affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Per aderire è necessario
inviare una istanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando l’apposito modello DA-2017 entro il 15 maggio 2018, fruendo del pagamento dell’importo residuo del debito iscritto a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.
L’Agente della riscossione avviserà i debitori entro il 31 marzo 2018 mediante posta ordinaria della presenza di carichi per i quali alla data del 30 settembre 2017 non è ancora stata notificata la cartella di pagamento. In fase di compilazione del modello DA-2017 viene richiesto:
- se effettuare il pagamento dell’importo “rottamato” in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 ovvero in 5 rate di pari importo con prima scadenza al 31 luglio 2018 e ultima al 28 febbraio 2019;
- di dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di rottamazione ovvero di assumersi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.
In caso di presenza di rateizzazioni relative a carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, è comunque possibile presentare l’istanza di adesione alla definizione agevolata, anche nel caso in cui vi siano delle rate impagate. Il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla data di presentazione del modello DA-2017 è sospeso.