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5 Luglio 2016
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REGIME DEL MOSS

Chiarimenti sull’ambito applicativo della disciplina in vigore dal 1° gennaio 2015

L’Agenzia delle entrate illustra con un documento piuttosto corposo la nuova disciplina Iva delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei rapporti B2C (business to consumer) entrata in vigore il 1° gennaio 2015, sia con riferimento al piano sostanziale, per quanto riguarda il luogo di tassazione, sia negli aspetti procedurali, caratterizzati dall’apposito regime speciale facoltativo del mini sportello unico (Moss).
In particolare viene ribadito il principio per cui le prestazioni con le caratteristiche in precedenza descritte sono soggette ad Iva nel Paese in cui è stabilito il cliente/consumatore e con la possibilità da parte del prestatore di tali servizi di optare per il regime del citato sportello unico al fine di evitare di doversi identificare nei vari Paesi nei quali i clienti sono stabiliti.
Uno degli aspetti toccati dal documento di prassi è quello dei rimborsi per gli acquisti effettuati in Italia da parte dei soggetti esteri che si avvalgono del regime del Moss in relazione alla richiamate prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici.
Per tali soggetti, infatti, l’imposta è rimborsabile anche in difetto delle condizioni ordinariamente previste per i rimborsi a non residenti e quindi anche in assenza di operazioni attive in Italia o, per i soggetti extra UE, di un accordo di reciprocità.
(Agenzia delle entrate, circolare n.22, 26/05/2016)