L’Agenzia delle entrate ha chiarito le modalità per correggere l’errore contabile consistente nella mancata imputazione di una perdita su crediti, derivante da una fornitura commerciale con debitore successivamente assoggettato a procedura concorsuale, nell’esercizio di competenza in cui si sarebbe dovuto cancellare il credito dal bilancio. Al fine di correggere l’errore contabile, è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore per il periodo di imposta in cui non è stata imputata la perdita su crediti, che permetta l’indicazione di una minore base imponibile.
Ai sensi dell’Oic 29 la correzione degli errori relativi a esercizi precedenti deve essere contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore.L’articolo 109, comma 4, D.P.R. 917/1986 dà rilevanza ai fini fiscali alle nuove modalità di contabilizzazione dell’errore contabile contenute nell’Oic 29.
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 12, 21/09/2018)
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