Qualora, invece, l’esito del controllo automatizzato che ha generato l’avviso bonario sia corretto, il contribuente può alternativamente:
a) pagare quanto dovuto in una unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, con la riduzione della sanzione a 1/3 (quindi, il 10% in luogo dell’ordinaria misura del 30%);
b) richiedere la rateazione dell’importo dovuto tramite l’apposita funzionalità presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Se l’importo dovuto è inferiore a 5.000 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 8 rate trimestrali; se l’importo dovuto è superiore a euro 5.000 è possibile pagare in un numero massimo di 20 rate trimestrali. La prima rata va sempre versata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario e sulle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo;
c) lasciare scadere l’avviso non pagando e non rateizzando quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
In tal caso, l’importo originario dovuto viene iscritto a ruolo con la notifica della cartella di pagamento (alcuni mesi dopo) contenente le sanzioni calcolate in misura piena (generalmente al 30% anziché al 10%), gli interessi dovuti e gli aggi di riscossione. Sarà poi possibile rateizzare la cartella di pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 72, a seconda dell’importo dovuto e del calcolo di alcuni indici.
Il reato di omesso versamento Iva: la soglia di 250.000 euro
L’Articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 sancisce che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi l’Iva dovuta in base alla dichiarazione Iva annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre).
L’articolo 13, D.Lgs. 74/2000 prevede delle cause di non punibilità del reato di cui all’articolo 10-ter qualora i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, siano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.
La norma individua la soglia di 250.000 euro nell’ammontare dell’Iva dovuta sulla base delle liquidazioni periodiche del singolo periodo di imposta, così come risultanti dalla presentazione della dichiarazione Iva (per il periodo di imposta 2017, la scadenza per inviare la dichiarazione Iva è fissata al 30 aprile 2018).
La elaborazione da parte dell’Agenzia delle entrate di un avviso bonario ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 relativo ad uno dei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2017, che viene notificato al contribuente in data antecedente al termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale (30 aprile dell’anno successivo), determina la necessità di tenere monitorata la soglia dell’imposta sul valore aggiunto non versata, distinguendola dalle componenti di sanzioni e di interessi che determinano l’ammontare complessivo dovuto risultante dall’avviso bonario.
Nel caso di pagamento rateale degli stessi è opportuno iscrivere il debito complessivo (comprese sanzioni e interessi) risultante dall’avviso bonario in un nuovo sotto conto contabile denominato “Debito Iva I trim. 2017”. Si tenga, infine, presente, che con la rateazione dell’avviso bonario non si ottengono benefici ai fini della verifica della predetta soglia dei 250.000 euro, posto che ai fini della consumazione del reato conta unicamente il debito di imposta che risulta tale alla data del 27 dicembre dell’anno successivo (lo stesso, in ogni, caso, verrà quindi decurtato delle eventuali rate, in quota capitale, corrisposte fino alla predetta data).