L’articolo 54, D.L. 18/2020 consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.
L’operatività del c.d. fondo di solidarietà è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al fondo:
Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo è necessario compilare il modulo e presentare al proprio istituto di credito la documentazione approvata dal Mef e disponibile al link.
(Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 25/03/2020, G.U. n. 82 del 28/03/2020)
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