L’Agenzia delle entrate ha chiarito i criteri per la corretta distinzione negli investimenti in magazzini autoportanti tra la componente immobiliare e quella mobiliare. I magazzini autoportanti rappresentano componenti di più ampie unità immobiliari, realizzate per le esigenze di attività produttive, censite al Catasto fabbricati nelle categorie del gruppo D (immobili a destinazione speciale).
Tali immobili sono composti da 4 componenti: suolo, costruzioni, elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità e componenti impiantistiche funzionali a uno specifico processo produttivo. Le strutture costituenti le scaffalature rappresentano elementi propri del fabbricato, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture.
Al contrario, i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (ad esempio i traslo-elevatori, i satelliti, i carrelli Lgv a guida laser) sono componenti annoverabili tra gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Pertanto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla disciplina di favore, sono agevolabili con il super/iper-ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia quelle escluse dalla determinazione della rendita catastale.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 62, 09/08/2018)
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