Il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020: il saggio d'interesse è pari a zero.
Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionatesi dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all’8% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.
(Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato, G.U. n. 36 del 13/02/2020)
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