L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015 recante l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i distributori automatici.
Tra le varie indicazioni fornite, è stato chiarito che i gestori di distributori automatici non dotati di sistemi di pagamento, che affidano la vendita e/o l’eventuale ricarica delle card/chiavette a esercizi commerciali presenti sul territorio, sono esclusi dall’obbligo di cui al sopra menzionato articolo, poiché già l’esercente, all’atto della vendita della card/chiavetta, emette idonea documentazione fiscale.
Tuttavia, è stato precisato che qualora la chiavetta consenta l’acquisto di beni e/o servizi con aliquote Iva diverse, analogamente ai buoni multiuso, il momento impositivo coinciderà con la cessione del bene e, solo allora, sorgeranno gli obblighi di comunicazione. Possono, invece, ritenersi esclusi dall’obbligo di memorizzazione o comunicazione le erogazioni a titolo gratuito.
(Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 3, 24/01/2019)
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.