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14 Dicembre 2016Disciplina omaggi natalizi
14 Dicembre 2016
DETRAZIONE IRPEF 50%-65% CONSENTITA ANCHE CON BONIFICI “ORDINARI” SUI QUALI NON VIENE APPLICATA LA RITENUTA DA BANCHE E POSTE
I bonifici “ordinari” (cioè effettuati senza l’utilizzo dei moduli specifici rilasciati da banche e poste) utilizzati per il pagamento delle spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, che non hanno generato l’applicazione della ritenuta dell’8% da parte dell’istituto di credito all’atto di accredito delle somme al beneficiario, non hanno consentito fino a oggi la fruizione delle detrazioni del 50% e del 65%.
Con la recente circolare n. 43/E/2016
l’Amministrazione
f
inanziaria ha cambiato l’indirizzo, prevedendo che
la d
etrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario o postale utilizzato per il pagamento delle
spese sia stato compilato in modo tale da non consentire l’effettuazione della ritenuta di acconto dell’8%
all’accredito della somma al beneficiari
o. Le regole per l’effettuazione del bonifico “parlante”
L’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986, norma che individua le fattispecie che possono fruire della detrazione
Irpef del 50% per ristrutturazioni edilizie, non stabilisce come debbano essere effettuati i pagamenti, ma
l’articolo 1, comma 3,D.M. 41/1998 prevede che il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto
mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il
numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Con la risoluzione n.55/E/2012 l’Agenzia delle entrate ha precisato che la non corretta compilazione del
bonifico, per cui non sia possibile operare la ritenuta dell’8% da parte di banche o poste, che deve essere
effettuata all’atto dell’accredito di bonifici disposti per spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio e per spese per interventi di miglioramento energetico, non consente di fruire della detrazione di
imposta, salva l’ipotesi della ripetizione del bonifico in modo corretto.
I pagamenti effettuati mediante bonifico dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione Irpef
del 50% o del 65% corrispondono a fatture emesse da parte dei fornitori che agiscono nell
’ambito del
reddito di impresa o del reddito di lavoro autonomo:
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione Irpef del 50%) la ritenuta dell’8% ha un
ambito generalizzato, in quanto il pagamento delle spese mediante bonifico bancari
o postale
“parlante” costituisce la modalità obbligatoria per usufruire della detrazione;
- per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (detrazione Irpef/Ires del 65%) l’obbligo di
effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o pos
tale “parlante” si ha solo per le spese
sostenute da soggetti non titolari di reddito d’impresa.L’apertura dell’Agenzia delle entrate che consente l’effettuazione di bonifici “ordinari”
Come accennato in precedenza, l’Agenzia delle entrate ha per la prima volta con la circolare n.
43/E/2016 affermato il principio secondo cui la detrazione spetta anche qualora non sia stata effettuata la ritenuta
dell’8% all’atto di accredito del bonifico al beneficiario.
In tali casi, è necessario che il fornitore beneficiario del bonifico attesti in una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio di avere ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità ai fini della loro
concorrenza alla corretta determinazione del reddito. Tale documentazione dovrà essere esibita dal
contribuente che intende avvalersi della detrazione in sede di presentazione della propria dichiarazione dei
redditi o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Considerato che l’esecuzione del bonifico bancario o postale con la modalità “parlante” non comporta maggiori oneri rispetto all’esecuzione del bonifico “ordinario”, si consiglia la gentile Clientela che intende fruire delle detrazioni del 50% e/o del 65% di continuare a eseguire il pagamento delle spese mediante l’esecuzione di bonifici “parlanti” che consentano l’esecuzione della ritenuta di acconto dell’8% da parte delle banche o poste.
Solo in tal modo, infatti, sarà possibile evitare di dover ricontattare il fornitore al fine di farsi produrre la necessaria autocertificazione senza la quale la detrazione potrà essere contestata dall’amministrazione finanziaria. È infatti preferibile limitare il ricorso all’autocertificazione da parte del fornitore solo nei casi “irrimediabili”, correlati ad esempio alla mancata consapevolezza che le spese sostenute potessero essere detratte. [...]