L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i bonifici fatti dagli amministratori condominiali ai fornitori per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (e per assimilazione per gli interventi di riqualificazione energetica) su cui vengono applicate le ritenute di acconto dell’8% da parte degli istituti di credito sono già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico "Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.
Pertanto, tali spese non devono essere oggetto di compilazione del quadro AC del modello Redditi ovvero del quadro K del modello 730, che prevedono l’indicazione dei dati degli acquisti dei beni e dei servizi da parte del condominio. Qualora, invece, il pagamento non venga effettuato con la modalità del bonifico “parlante” i dati della spesa sostenuta e dei dati anagrafici del fornitore dovranno essere comunicati.
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 67, 20/09/2018)
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