L’articolo 13, D.L. 34/2019 ha introdotto l’obbligo per i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza (ossia, consentono tramite un’interfaccia elettronica un contatto tra venditore e acquirente) di comunicare i dati in loro possesso relativi alle vendite effettuate.
La fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e l’utilizzo di negozi online, in relazione ai quali, tuttavia, il fornitore del programma medesimo non ha titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all'ordinazione degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazione previste dalla norma, è esclusa dall'applicazione degli obblighi.
La violazione degli obblighi di comunicazione (ai sensi del provvedimento n. 660061/2019 dell’Agenzia delle entrate) comporta essere considerati debitori di imposta fatta salva la prova che l’imposta sul valore aggiunto sia stata comunque assolta dal cedente ovvero la dimostrazione di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.
(Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 1, 21/01/2020)
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