Dal 1° gennaio 2020 l’onere di provare che il trasporto intracomunitario non è avvenuto è stato spostato sulle Amministrazioni fiscali dei singoli Stati membri.
In presenza di determinati documenti che giustificano la cessione intracomunitaria, quali la fattura, il CMR, il documento bancario, la dichiarazione del cessionario di arrivo a destinazione dei beni, l’elenco Intrastat, il cedente ha assolto i propri oneri probatori e può emettere una fattura non imponibile ai fini Iva. La disciplina delle prove documentali è contenuta nel Regolamento di esecuzione n. 2018/1912/UE.
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 117, 23/04/2020)